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Piano Transizione 5.0 è realtà
08 Mar
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Piano Transizione 5.0 è realtà

Piano Transizione 5.0 incentivi alle imprese per il fotovoltaico

 

PIANO INDUSTRIA 5.0 SOSTIENE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ENERGETICA DELLE IMPRESE ITALIANE
il 2 marzo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il nuovo decreto Dl n. 19/2024industra 5.0"
La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
Il decreto legge è operativo dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi da sabato 2 marzo 2024, e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi. Per la sua applicazione occorrerà attendere un importante decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni, cioè entro l’1 aprile.
 
RISORSE DISPONIBILI
Le risorse ammontano a 6,3 miliardi di euro provenienti dal programma Re Power EU, che si sommano ai 6,4 miliardi già previsti per il Piano Transizione 4.0, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
 
 
CHI PUò ACCEDERE AI BENEFICI DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0?
Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
 
PERIODO E MODALITA'
Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016.
Il piano Transizione 5.0 prevede dei crediti d’imposta in relazione alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per le imprese che investiranno in una di queste tre attività:
 
  • acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0
 
  • acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse)
 
  • spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
 
I 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo:
3.780 milioni per i beni strumentali “energy efficiency”
1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
630 milioni per la formazione
 
 
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, cioè
120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Questa maggiorazione non è limitata al costo dei moduli, ma si estende al costo dell’intero impianto fotovoltaico.
 
 
Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.
Una volta attivato l’investimenti in beni strumentali è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.
 
Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
 
PER ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA
Ocorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.
L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.
Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d’imposta.
 
 
 
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