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05 Apr
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Ammortamento Impianti fotovoltaici: facciamo chiarezza

apr 05, 2017 AmmortamentoAmmortamento impianti fotovoltaici
Il 30/03/2017 è stata pubblicata la Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e del Ministero dello Sviluppo Economico con una serie di chiarimenti sulle discipline del c.d. “super ammortamento” e “iper ammortamento”.

 

Tralasciando in questa sede molti dei contenuti della Circolare, Vi evidenziamo che finalmente il paragrafo 9 contiene importanti indicazioni circa:

(i) le aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici

(ii) l’applicabilità del super ammortamento agli stessi, tenuto conto della recente disciplina sui c.d. imbullonati e delle incertezze emerse negli ultimi mesi circa i coefficienti di ammortamento di tali impianti.

 

In particolare, secondo la Circolare “si ritiene che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare n. 36/E del 2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento”.


Secondo quanto chiarito dalla Circolare in oggetto, quindi, le componenti di natura essenzialmente impiantistica (tra i quali ad es. i pannelli fotovoltaici), con funzioni produttive e che non risultano attribuire all’immobile nel quale sono collocate una utilità apprezzabile – e che in quanto tali risultano oggi escluse dalla stima catastale, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale – sono ammortizzabili con il coefficiente del 9% previsto dalla Circolare 36/E/2013 per i beni mobili e, quindi, al ricorrere di tutti i requisiti della legge, possono beneficiare del c.d. super ammortamento.


Diversamente, i costi afferenti le componenti immobiliari delle centrali fotovoltaiche sono ammortizzabili ad aliquota del 4%, parimenti prevista dalla Circolare 36/E/2016. Di fatto, quindi, l’Agenzia ha in linea di massima condiviso la tesi contenuta nella Norma di Comportamento 197/2016 che era, in un primo momento, stata totalmente smentita dal MEF nella interrogazione parlamentare del 22/09/2016.

 

Occorre peraltro evidenziare che se dal lato degli ammortamenti degli impianti – e quindi da un punto di vista della fiscalità diretta (IRES in primis) – quanto sopra rappresenta un rilevante chiarimento in forza del quale dovrebbero essere superate le incertezze emerse nell’ultimo anno, tale posizione deve fare riflettere sotto il profilo della natura immobiliare di tali impianti ai fini della fiscalità indiretta (imposte d’atto e IVA su tutti) con riferimento alla quale si devono effettuare opportune analisi.